Avvisi alla clientela: primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.
Sospensione del pagamento delle rate dei mutui.
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 17 settembre 2022 “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.
(Ordinanza n. 922).” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 223 del 23 settembre 2022).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 dell’Ordinanza sopra richiamata, si informa la
Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.
Si segnala inoltre che:
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022 – pubblicata sul sito del Dipartimento
della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre
2022 – gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi “al territorio dei comuni ricadenti nella
parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022”;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento
della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno
2023 - gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi “al territorio dei comuni di Camerino, di
Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022”;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della
Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023
– è stato prorogato “di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle
Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale
della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di
Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata”.
Si segnala infine che l’art. 8-bis del Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 – introdotto in sede di
conversione dalla Legge 8 agosto 2024 n. 111, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto
2024 – ha previsto che “Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri
del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive
modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire
dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei
comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella
parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri
del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, è ulteriormente
prorogato fino al 17 settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell’azione commissariale
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto
contesto emergenziale.”
CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di
attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA
I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione
del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:
- sospensione dell'intera rata e
- sospensione della sola quota capitale.
La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto
immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (17 settembre 2025,
salvo eventuali proroghe).
Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi
contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che
saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento
della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita
sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.
Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre
2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse
contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).
Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente
sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto
salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al
pagamento della quota interessi.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene
senza richiesta di garanzie aggiuntive.
CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA
Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a
disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA
La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 25/10/2024.