MIFID II
 

In data 3 gennaio 2018 è entrata in vigore nel nostro Paese la Direttiva europea Mifid II volta ad aumentare la trasparenza delle negoziazioni ed a rafforzare i presidi di tutela degli investitori.
La Direttiva 2014/65/UE (Markets in Financial Instruments Directive II) così detta MiFID II, nasce come evoluzione della Direttiva MiFID I, il cui obiettivo principale è  la maggiore tutela dell’investitore, che si esplicita attraverso le seguenti novità:
  • più protezione: conoscenza, esperienza e competenza del cliente in materia di investimenti e risparmio sono oggetto di un’attenta analisi. Fondamentale è controllare l’adeguatezza dei prodotti e servizi finanziari rispetto alla propensione al rischio dell’investitore ed alla sua capacità di far fronte ad eventuali perdite. L’aggiornamento del questionario di profilatura assume quindi rilevanza cruciale per consentire alla banca di proteggerti dai potenziali rischi presenti nel sistema finanziario.
  • adeguatezza degli strumenti finanziari: vige l’obbligo per la Banca, ogniqualvolta viene prestato il servizio di consulenza in materia di investimenti, di rilasciare al cliente, una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l’indicazione dei motivi secondo i quali la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
  • maggiore controllo: le Autorità di controllo europee (ESMA) e nazionali (CONSOB e Banca d’Italia) possono bloccare la diffusione di determinati strumenti finanziari se ritenuti ad elevato rischio e complessità per gli investitori.
  • chiarezza sui costi: particolare attenzione viene posta nei confronti dei costi e delle commissioni inerenti gli strumenti d’investimento, che dovranno essere rappresentati, in modo preciso e puntuale, sia prima della sottoscrizione che successivamente, mediante un’informativa che abbia una periodicità almeno annuale.
  • verifica della compatibilità dei prodotti: più stringenti regole procedurali in materia di realizzazione, selezione e distribuzione dei prodotti finanziari in relazione alla tipologia di clientela (c.d. Target Market). Con l’espressione “Target Market” si identificano i prodotti finanziari che, per caratteristiche, risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del cliente. Vengono introdotti, inoltre, una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori di strumenti finanziari.
  • nuova modalità di erogazione del servizio di consulenza: distinzione del servizio di consulenza in materia di investimenti, su base non indipendente e indipendente (servizio non offerto attualmente dalla Banca). Nello specifico, la nostra Banca offre la prestazione di un servizio di consulenza che prevede la possibilità di fornire raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi con i quali la stessa abbia stretti legami o da altri emittenti con i quali ha stipulato contratti in forza dei quali può percepire incentivi.
  • maggiore trasparenza: aumenta la frequenza di invio dell’estratto conto, che diviene trimestrale, evento che, a sua volta, determina l’addebito dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari su base trimestrale.
  • monitoraggio continuo delle transazioni sui mercati: vengono introdotte nuove segnalazioni alle Autorità di Vigilanza delle operazioni disposte dai Clienti unitamente ai relativi dati indentificativi, da cui ne deriva l’obbligo di acquisire dal cliente non consumatore il codice LEI, pena l’impossibilità di dare seguito agli ordini aventi ad oggetto prodotti finanziari ammessi alla quotazione su una sede di negoziazione, anche se negoziati al di fuori di tale sede.

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari di Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo del Nord Ovest

La Banca ha adottato un modello operativo che prevede, per il “Servizio di ricezione e trasmissione degli ordini” su strumenti finanziari, la trasmissione degli stessi ad un unico negoziatore, individuato in Cassa Centrale Banca, al fine di ottemperare nel modo più aderente e diretto possibile al criterio di “Best Execution”. Tale scelta permette di sfruttare le sinergie esistenti tra la Banca e Cassa Centrale Banca e l’adozione di misure e meccanismi volti ad ottenere, nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile sia in termini di “Corrispettivo Totale” (per effetto della migliore qualità di prezzi/costi a fronte della concentrazione dei volumi), sia in termini di accesso a più mercati per lo stesso strumento finanziario.

 

 

Reports sulla qualità di esecuzione degli ordini: Report Top 5 Broker / Venue

In ottemperanza alle previsioni normative in materia di Best Execution, dettate dall’art. 27 della Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014, c.d. MiFID II, recepite dall’art 47 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018, vengono resi disponibili i dati previsti e relativi agli ordini eseguiti dalle seguenti sedi di esecuzione:

  • le prime cinque sedi di esecuzione, sulle quali la Banca esegue direttamente gli ordini dei clienti;
  • le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) utilizzate dalla Banca.